Obiettivo
Al fine di contribuire al perseguimento delle finalità del Green and Innovation Deal attraverso una misura agevolativa di sostegno ad iniziative che contribuiscano alla transizione ecologica e circolare aventi carattere innovativo, elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali, il decreto disciplina i termini, le condizioni e le modalità d’intervento del Fondo per la crescita sostenibile mediante la concessione di agevolazioni in forma di contributo a supporto della realizzazione di programmi ed iniziative ammessi ai finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI.
Beneficiari
- a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i Centri di ricerca.
Interventi ammissibili
Sono ammissibili al sostegno degli interventi agevolativi i programmi di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e/o, limitatamente alle PMI, l’industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalità del Green and Innovation Deal con particolare riguardo agli obiettivi di:
- a) decarbonizzazione dell’economia;
- b) economia circolare;
- c) riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- d) rigenerazione urbana;
- e) turismo sostenibile;
- f) adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Risorse finanziarie e intensità aiuto
Budget: 750.000.000 euro
I programmi devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000 e non superiori a euro 40.000.000.
Le agevolazioni concedibili non possono in alcun caso superare i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 17, 18 e 25 del Regolamento GBER, a seconda della categoria di aiuti in cui le attività progettuali ricadono. Nel rispetto dei predetti limiti, a sostegno della realizzazione dei programmi, possono essere concesse agevolazioni nella forma:
- a) del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70%;
- b) del contributo a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili:
i) pari al 15% come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione
ii) pari al 10% come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.
Il finanziamento agevolato ed il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso tra loro.
Procedura di accesso
L’intervento del Fondo per la crescita sostenibile avviene mediante la concessione di agevolazioni utilizzando:
- a) per i progetti con spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000 e non superiori a euro 10.000.000, la procedura a sportello;
- b) per i progetti con spese e costi ammissibili superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 40.000.000, la procedura negoziale.